Dal 1° gennaio 2012 (L. 183/2011) agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai cittadini certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. I certificati rilasciati sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione possono accettare solo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.