Consiste nella dichiarazione di conformità della copia di un atto all’originale fatta da un pubblico ufficiale.
Autenticazione di copia
La copia può essere autenticata soltanto se ottenuta da un documento originale, pertanto non possono essere dichiarate autentiche le copie fatte da documenti diversi dall'originale. La copia autentica è valida come l’originale a tutti gli effetti di legge.
Autenticazione di copie di atti: nel caso non si possieda l’originale o non lo si possa presentare, l’interessato può dichiarare la conoscenza del fatto che la copia del documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (titolo di studio o una pubblicazione, ecc...) è conforme all’originale. Questa dichiarazione vale come una copia autentica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Può essere richiesta anche da una persona diversa dall’interessato e in un Comune diverso da quello di residenza.
Evasione pratica immediata.
Documenti richiesti:
- Documento originale;
- Fotocopia dello stesso documento;
- Carta d’identità
Le autenticazioni di firma e di copia sono in bollo, salvo espressa esenzione di legge.
Art. 18 DPR 445/2000